Secondo la Corte di Giustizia Europea, una persona che ha esercitato un’attività di lavoro autonomo può trovarsi costretto a cessare tale attività. Tale persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato.
Se risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato una simile attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dalla direttiva comunitaria riguardante il diritto di soggiorno: lo Stato ospitante quindi dovrà riconoscere all’ospitato tutti i diritti riconosciuti ai propri lavoratori, compreso il diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori dipendenti. In ogni caso, tale cessazione di attività deve essere debitamente comprovata.
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